Le materie oggetto di mediazione obbligatoria in cui la legge (D.lgs 04/03/2010 n. 28 ) vuole risolvere la controversia senza il ricorso al Giudice, nascono dall’esigenza che in Italia ci sono troppi contenziosi e la giustizia civile è intasata dalla mole di cause arretrate da dovere smaltire. Questa situazione di difficoltà del sistema giustizia è pregiudizievole anche per altri settori della vita economica e sociale italiana, in particolare modo gli investimenti esteri, in quanto l’incertezza sui tempi e sulla efficacia della giustizia si accompagna la paura e l’esitazione di molti imprenditori ad investire in Italia; la risposta del legislatore a tali problematiche è stata quella di introdurre l’istituto giuridico della mediazione civile e commerciale in determinate materie prefissate dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ossia la necessità di un tentativo di mediazione volto alla conciliazione obbligatoria della controversia come necessaria prima di rivolgersi a un Giudice per richiedere la tutela di un proprio diritto. La figura del mediatore è fondamentale nel procedimento di mediazione in quanto terza e imparziale rispetto alle parti in conflitto.
Mediazione Obbligatoria: le materie previste dal legislatore come obbligatorie attengono a circostanze molto comuni nel dispiegarsi della vita quotidiana, come:
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- condominio, (ad esempio conflitti su parti comuni dell’edificio, spese condominiali, tabelle millesimali ecc.)
- diritti reali, (ad esempio, proprietà di terreni, case, usufrutto, servitù, usucapione ecc.)
- divisione,
- successione ereditarie,
- patti di famiglia (contratto che anticipa la successione dell’imprenditore),
- locazione,
- comodato,
- affitto di aziende,
- risarcimento da responsabilità medica,
- risarcimento da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari (ad esempio conto corrente, mutuo, investimenti finanziari, anatocismo, usura, contratto assicurativo ecc).
Per tutte queste materie di diritto civile e commerciale, chi vuole proporre un’azione davanti al Giudice, deve preliminarmente e necessariamente avviare un tentativo di conciliazione obbligatoria davanti a un Organismo di mediazione che si avvale del Mediatore civile.
Offriamo adeguata consulenza ed assistenza per l’avvio di un procedimento di Mediazione ai sensi del dlgs 28/2010 in tutte le materie obbligatorie come per esempio in materia di condominio, locazioni e diritti reali etc etc in collaborazione con la camera di mediazione della C.C.I.A.A. e con Organismi di Mediazione iscritto al Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al n. 55.